Revisione Norme Tecniche per le Costruzioni cosa cambia per le Costruzioni Esistenti

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A detta degli esperti, il cambiamento maggiore nelle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) approvate dal CSLP in data 14/11/2014, non ancora in vigore, riguarda il capitolo 8, cioè quello dedicato alla verifica degli edifici esistenti. L’argomento è noto e complesso: le difficoltà sono insite nel fatto che nelle costruzioni esistenti le situazioni concretamente riscontrabili sono le più diverse ed e quindi impossibile prevedere regole specifiche per tutti i casi.

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Autore

gianluigi_maccabiani
Ing. Gianlugi Maccabiani
Tecnolab Ingegneria – Ingegneri Strutturisti
(http://www.tecnolabingegneria.it/)

Le novità per gli Edifici Esistenti

Il Capitolo 8 sulla verifica degli edifici esistenti e’ uno dei punti più discussi delle nuove Norme tecniche per le costruzioni. Ecco il commento punto per punto dell’ingegnere Gianluigi Maccabiani esperto di strutture.

Verifica delle fondazioni esistenti

Un primo cambiamento sembrerebbe riguardare la verifica delle fondazioni esistenti: nelle nuove norme (al paragrafo 8.3, relativo alla valutazione della sicurezza) si prevede l’obbligo di eseguire tale verifica soltanto nei casi in cui:
  • sussistono condizioni che possano dare luogo a fenomeni di instabilità globale;
  • nella costruzione siano presenti importanti dissesti attribuibili a cedimenti delle fondazioni o dissesti della stessa natura si sono prodotti nel passato;
  • siano possibili fenomeni di ribaltamento e/o scorrimento della costruzione per effetto: di condizioni morfologiche sfavorevoli, di modificazioni apportate al profilo del terreno in prossimità delle fondazioni, delle azioni sismiche di progetto;
  • siano possibili fenomeni di liquefazione del terreno di fondazione dovuti alle azioni sismiche di progetto.

A guardar bene, tale obbligo era già presente nella Circolare applicativa delle NTC 2008 (C8.A.5.11), con le seguenti differenze:

  • nella costruzione siano presenti importanti dissesti di qualsiasi natura attribuibili a cedimenti delle fondazioni o sia stato accertato che si siano prodotti in precedenza;
  • gli interventi progettati comportino sostanziali alterazioni dello schema strutturale del fabbricato;
  • gli stessi interventi comportino rilevanti modificazioni delle sollecitazioni trasmesse alle fondazioni;
  • siano possibili fenomeni di ribaltamento della costruzione per effetto delle azioni sismiche.

Per verificare la sussistenza delle condizioni indicate, le nuove norme stabiliscono che il progettista potrà o meno svolgere indagini specifiche sul volume di terreno e sulle fondazioni stesse, secondo il suo personale giudizio: anche se ad una prima lettura tale specificazione potrebbe sembrare una novità, nella sostanza non lo è, ma rappresenta soltanto il solito richiamo alle responsabilità del progettista, sempre presente nelle NTC.

La differenza è dunque rappresentata dall’introduzione esplicita dell’obbligo (come sopra indicato) di verificare che non sia possibile il manifestarsi del fenomeno della liquefazione. Naturalmente, questa prescrizione così espressamente riportata nella norma porterà in generale ad un aggravio delle condizioni per gli interventi sulle costruzioni esistenti. Ma probabilmente, anche questo obbligo è già contenuto nelle attuali NTC 2008, anche se appunto non esplicitato.

Forse, quindi, la vera novità per le fondazioni risiede nell’aver precisato, nel successivo §8.4, che “per gli interventi di miglioramento e di adeguamento l’esclusione di provvedimenti in fondazione dovrà essere in tutti i casi motivata esplicitamente dal progettista, attraverso una verifica di idoneità del sistema di fondazione in base ai criteri indicati nel §8.3”. Verifica esplicita quindi, contrariamente a quanto previsto attualmente nelle Ntc 2008, che consentono di non intervenire sulle fondazioni nei casi già richiamati sopra. E questo rappresenta un ulteriore aggravio per gli interventi sulle costruzioni esistenti.

Verifiche SLE per gli edifici classe d’uso IV

Nel paragrafo 8.3 è stato introdotto l’obbligo di verifiche agli SLE per gli edifici in classe d’uso IV; ma il cambiamento più significativo riguarda il §8.4, con l’introduzione di un livello della sicurezza inferiore all’unità (pari all’80%) affinché un edificio si possa ritenere “adeguato” per le verifiche sotto azioni sismiche. Sono stati anche introdotti alcuni livelli minimi relativi ai casi di “miglioramento”: al termine degli interventi su edifici in classe d’uso IV, il livello di sicurezza deve essere almeno pari al 40%; per le classi d’uso III e II almeno al 10%. Il livello di sicurezza è misurabile attraverso il rapporto tra l’accelerazione che la costruzione è in grado di sopportare e quella attesa (nessun riferimento, quindi, ad una riduzione percentuale della vita nominale restante).

Nuova definizione dei casi in cui scatta l’obbligo di adeguamento

Nella definizione dei casi in cui scatta l’obbligo di adeguamento, sono cambiate alcune cose: la definizione del caso “a” (soprelevazioni) è stata integrata dalla nota per cui non si considerano soprelevazioni o ampliamenti le variazioni in altezza dell’edificio dovute a “variazioni della copertura che non comportino incrementi di superficie abitabile”. A prima vista, non sembra una locuzione felice, perché intende legare un parametro strutturale (che è proprio della costruzione stessa) a uno urbanistico (che potrebbe variare nel tempo e la cui definizione non appartiene appunto al mondo della sicurezza strutturale).

La descrizione dell’ampliamento della costruzione (caso “b”) è stata modificata specificando che “le opere ad essa strutturalmente connesse” siano “tali da alterarne significativamente la risposta”; questo può essere visto positivamente se si crede nell’aspetto “prestazionale” delle norme tecniche, perché lascia maggiore spazio di intervento, ma può far rimpiangere l’aspetto “prescrittivo” a chi deve controllarne il rispetto, per il fatto che l’avverbio “significativamente” potrà essere oggetto delle più svariate interpretazioni.

La definizione del caso “c” non è stata cambiata nella sostanza: “apportare variazioni di classe e/o di destinazione d’uso che comportino incrementi dei carichi globali verticali in fondazione, valutati secondo la combinazione caratteristica per carichi gravitazionali di cui alla Equazione 2.5.2, superiori al 10%”; nella definizione restano esclusi, ma non se ne comprende il motivo, gli incrementi di carico di progetto (variabili o permanenti) non dovuti a un cambio di classe e/o destinazione d’uso.

Assenza di distinzione tra l’adeguamento sismico e quello per i carichi gravitazionali

Sempre nell’ambito degli interventi di adeguamento, manca anche nella nuova versione delle norme tecniche la distinzione tra l’adeguamento sismico e quello per i carichi gravitazionali. Se, ad esempio, si decide di intervenire sovralzando una porzione di una palazzina degli anni 90, mediante la realizzazione di un nuovo piano abitabile, ci si chiede se, dopo aver verificato (ed eventualmente rafforzato) gli elementi strutturali nella combinazione sismica delle azioni, sia anche necessario controllare (ad esempio) nella combinazione fondamentale delle azioni (SLU) le verifiche a taglio dei solai di ciascuno degli impalcati esistenti già destinati ad abitazione, con il metodo agli stati limite; metodo quest’ultimo decisamente più severo rispetto a quello in vigore all’epoca di realizzazione della palazzina, oppure controllare le verifiche di resistenza dei pilastri esistenti (con i metodi della nuova norma) nella porzione di palazzina non oggetto di sovralzo, ecc. In particolare, cioè, per quanto riguarda le verifiche delle costruzioni soggette alle azioni sismiche, è giusto stabilire che il progetto di adeguamento (pur entro l’80%) deve essere riferito all’intera costruzione e deve riportare le verifiche dell’intera struttura post-intervento; viceversa, per le verifiche sotto i carichi gravitazionali, sarebbe giusto stabilire che il progetto di adeguamento deve conseguire i livelli di sicurezza delle norme in riferimento “alle sole parti potenzialmente interessate dagli interventi strutturali”.

Definizione di interventi di riparazione o interventi locali

Riguardo alla definizione degli interventi che ricadono sotto il nome di “riparazione o intervento locale”, si nota una sostanziale uguaglianza del testo; è stata corretta l’affermazione contenuta nelle NTC 2008 che prescriveva (stranamente) il “miglioramento” delle condizioni di sicurezza preesistenti, modificandola nel senso della “non riduzione” dei livelli di sicurezza.

Inoltre, sempre in relazione agli interventi locali, si nota un’altra modifica: nella definizione dei tipi di interventi ammessi, le attuali NTC 2008 riportano: “In generale, gli interventi di questo tipo riguarderanno singole parti e/o elementi della struttura e interesseranno porzioni limitate della costruzione”; tale definizione potrebbe lasciar spazio a dubbi interpretativi: si può intervenire solo ed esclusivamente su “singole parti” e su “singoli elementi” della struttura oppure anche, più in generale, su “porzioni limitate della costruzione”? Naturalmente la risposta corretta, in base alla lettera normativa, è dettata dalla congiunzione “e”: si può cioè intervenire su porzioni limitate della costruzione, ma a patto che contemporaneamente gli interventi si riferiscano esclusivamente a singole parti strutturali e singoli elementi strutturali esistenti.

Ecco che, viceversa, nella definizione modificata dalle nuove norme, si legge, “gli interventi di questo tipo riguarderanno singole parti e/o elementi della struttura”: la sostituzione della parola “costruzione” con la parola “struttura” mette fine a possibili interpretazioni fuorvianti. Anche il seguito del testo: “modificare un elemento o una porzione limitata della struttura”, conferma che si può intervenire soltanto su elementi strutturali esistenti. Forse la migliore modifica sarebbe stata quella di cambiare anche il titolo del paragrafo: “intervento locale di riparazione”. Peraltro, nulla è detto sulla “numerosità” degli interventi locali nella stessa costruzione. Resta il fatto che finché le nuove norme non entreranno in vigore, il caso dell’intervento locale continuerà ad essere abusato, anche contro la lettera normativa, intervenendo a modificare, togliere, aggiungere e spostare, qualsiasi cosa su porzioni della costruzione “limitate” a discrezione del progettista.

Adozione di Coefficienti parziali

Per quanto riguarda i livelli di conoscenza, il nuovo paragrafo 8.5.4 prescrive, come il suo corrispondente nelle NTC 2008, l’adozione di coefficienti parziali da impiegare quale ulteriore fattore di sicurezza nella verifica di costruzioni esistenti. Tuttavia, le nuove norme, come quelle vecchie, non spiegano come si possa pervenire alla stima di tali parametri, rendendo di fatto questo paragrafo non applicabile. Era necessario includere nel testo normativo il contenuto dei paragrafi C8A.1 e C8A.2 dell’Appendice al cap. C8 della Circolare, oppure indicare almeno sinteticamente la possibilità di scelta fra tre valori dei fattori di confidenza (FC=1,35/1,20/1,00) sulla base delle conoscenze acquisite durante le indagini.

Collaudo statico “solo” per gli interventi di adeguamento e miglioramento

La frase che prescrive di sottoporre a collaudo statico “solo” gli interventi di adeguamento e miglioramento sembra sconfinare dai limiti di un decreto ministeriale; il decreto dovrebbe essere l’applicazione della legge di rango superiore quale è la 1086/1971 (ora confluita nel DPR 380/2001) e in quanto tale, non potrebbe sottrarre determinati interventi edilizi agli obblighi prescritti dalla legge madre, ma ad essa rimandare, al più. Nel caso in esame, la definizione “allargata” (presente nella Circolare delle attuali NTC 2008) delle opere che rientrano negli interventi locali, comprenderebbe anche il rifacimento di intere “coperture e solai”. Non è possibile quindi stabilire in generale se gli interventi locali, così come definiti in C8.4.3, possano essere esclusi dalle opere soggette a collaudo indicate nel DPR n. 380/2001 e nel capitolo 9 delle NTC. Giusto quindi stabilire (o ricordare) che gli interventi di adeguamento e miglioramento debbano essere oggetto di collaudo, ma le norme tecniche non dovrebbero essere lo strumento per elencare interventi da “non assoggettare” alle procedure di una legge di rango superiore.

Esecuzione delle indagini e prove in sito

Nel paragrafo 8.5.3 è stata introdotta la precisazione per cui “Per le prove di cui alla Circolare 08 settembre 2010, n. 7617/STC, il prelievo dei campioni dalla struttura e l’esecuzione delle prove stesse deve essere effettuata a cura di un laboratorio di cui all’articolo 59 del DPR 380/2001”. Peccato che lo stesso ministero, in data 6 marzo 2014 scriveva: “Si fa seguito al comunicato già pubblicato sul sito di questo Consiglio Superiore, inerente la disciplina delle autorizzazioni per il settore della indagini e prove in sito ex Circolare n.7619/2010 per precisare … le autorizzazioni per le indagini e prove in sito, rilasciate fino ad oggi secondo i criteri della Circolare n.7619/2010, non siano più da considerare cogenti …”. Stranezze.

Verifica delle fondazioni di nuovi elementi

Nell’ambito degli interventi sulle costruzioni esistenti, per quanto riguarda la realizzazione di elementi di nuova esecuzione, è stata aggiunta la seguente prescrizione: “Qualora l’intervento preveda l’inserimento di nuovi elementi che richiedano apposite fondazioni, queste ultime dovranno essere verificate con i criteri generali di cui ai precedenti Capitoli 6 e 7, cosi come richiesto per le nuove costruzioni”. Questa nota si riferisce alle fondazioni; tale prescrizione invece, andava estesa a tutti gli elementi strutturali di nuova esecuzione, per garantire il rispetto pieno della norma in tutti i punti che riguardano gli edifici di nuova costruzione. Tale prescrizione dovrebbe valere per tutti i nuovi elementi strutturali, e anche per tutti gli interventi che modifichino direttamente o indirettamente singole parti della struttura (ad esempio, in una costruzione esistente in muratura ordinaria non deve essere possibile demolire un tratto di muro nell’intorno di un metro a partire dagli spigoli perimetrali, dal momento che tale regola è fermamente obbligatoria per le costruzioni nuove; così come non deve essere possibile aggiungere, ad esempio, pareti in muratura di nuova esecuzione che non rispettino i criteri di snellezza previsti per le costruzioni nuove).

Interazioni tra fabbricati e vani adiacenti

Nel paragrafo 8.7.2 (relativo alle costruzioni in cemento armato o in acciaio) è stata aggiunta fortunatamente la prescrizione secondo cui: “nel caso di demolizioni o interventi su organismi in c.a. facenti parte di aggregati edilizi è fatto obbligo al progettista di operare indagini e/o verifiche atte ad accertare, preliminarmente, l’assenza di interazioni con i corpi adiacenti, al fine di poter escludere il prodursi, su di essi, di modifiche in senso negativo del comportamento strutturale a seguito delle demolizioni o degli interventi”. Dare per scontata questa osservazione (non presente nelle attuali NTC 2008), ha provocato probabilmente gravi errori nelle esecuzioni fino ad oggi.

Elaborati del progetto del pre-intervento

Nel paragrafo 8.7.5 sono indicati gli elaborati del progetto dell’intervento. Anche in questa versione della norma è prescritta l’analisi e la verifica della struttura prima dell’intervento, con identificazione delle carenze e del livello di azione sismica per la quale viene raggiunto lo SLU (e SLE se richiesto), non solo nel caso di miglioramento, anche nel caso di adeguamento. A guardar bene, nella maggior parte dei casi, la situazione pre-intervento non ha alcun reale interesse ingegneristico, nella fattispecie dell’adeguamento, e rappresenta quindi un inutile dispendio di energia.

Conclusioni

Complessivamente, sembra che nel capitolo 8 siano state introdotte alcune regole con l’obiettivo di “facilitare” gli interventi sulle costruzioni esistenti, per migliorare parzialmente il grado di sicurezza di molti fabbricati, anziché adeguarne perfettamente pochi. Tuttavia, in realtà, non sono state introdotte nella norma regole semplici ed efficaci, in grado di migliorare la sicurezza e la possibilità di controllo dell’applicazione della norma stessa; pertanto, la maggior parte dei contenuti tecnici e delle prescrizioni saranno difficilmente applicate nel modo voluto dal normatore; e soprattutto, sembra che la scelta di scrivere una norma “prestazionale” (favorendone largamente l’applicazione dal punto di vista della facilità degli interventi) oppure “prescrittiva” (favorendone largamente l’applicazione dal punto di vista della facilità dei controlli) anche stavolta purtroppo non sia stata espressa.

Diego Lallopizzi

Ing. Diego LALLOPIZZI
(Pescara - Italy)

INGEGNERE EDILE
Specializzato in Progettazione (BIM):

  • Strutturale/Architettonica
  • Project Management
  • Direzione Lavori (4/5/6D)

CONSULENTE BIM
"Aiuto Tecnici, Progettisti e Imprese a gestire commesse con l'approccio Ingegneristico OpenBIM, ottimizzando tempi e costi, dal Design al Cantiere"


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