Abruzzo: al via il recupero dei sottotetti esistenti in edifici adibiti anche parzialmente ad uso residenziale

sottotettoSul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo 04/05/2011, n. 30 è stata pubblicata la L.R. 18/04/2011, n. 10, che consente, previo il rilascio del titolo abilitativo edilizio, il recupero ai fini residenziali dei sottotetti esistenti al 19/05/2011(data di entrata in vigore della legge), definendo come «sottotetto», ai fini della norma in esame, il «volume sovrastante l’ultimo piano dell’edificio, o di parti di esso, ricompreso nella sagoma di copertura».

In particolare il recupero è ammesso per i sottotetti ubicati in edifici realizzati nel rispetto delle normative, ovvero oggetto di sanatoria (anche se il procedimento di sanatoria non sia ancora concluso), e la cui altezza media, calcolata secondo quanto riportato all’art. 1, comma 3, lettera b), non sia inferiore a 2,40 m, ridotta a 2,10 m per gli edifici posti ad altitudine superiore a 1.000 m sul livello del mare. L’edificio sottostante deve inoltre essere destinato, in tutto o in parte ad uso abitativo e devono essere rispettate le norme sismiche ed igienico-sanitarie.

La norma prevede anche il requisito dell’altezza minima della parete, che non deve essere inferiore a 1,40 m, ridotta a 1,20 m per gli edifici posti ad altitudine superiore a 1.000 m sul livello del mare, e stabilisce inoltre la possibilità di ovviare alla mancanza delle altezze minime chiudendo gli spazi mediante opere murarie o arredi fissi e consentendone comunque l’uso come spazi di servizio destinati a guardaroba o ripostiglio. Per il raggiungimento delle altezze minime è altresì consentito l’abbassamento dell’ultimo solaio sottostante il sottotetto, nel rispetto delle condizioni poste dal comma 5 dell’art. 1. Si segnala infine la possibilità per i Comuni di individuare parti del territorio comunale o singoli edifici esclusi dall’ambito di applicazione delle disposizioni in oggetto. [via legislazionetecnica]

Diego Lallopizzi

Ing. Diego LALLOPIZZI
(Pescara - Italy)

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